Qual è il problema? L’utilizzo del lascito oppure la polemica con la 
Regione in vista  delle prossime elezioni?. 
 
Nonostante la perplessità del consigliere regionale Guido Castelli di 
Alleanza nazionale, continuo a meravigliarmi della chiamata in causa del comune 
di Grottammare a proposito dell’Istituzione Povera Costante Maria. 
 
Conosciamo benissimo i passi che portarono alla modifica dello statuto 
dell’istituzione, in merito alla quale si espresse il Consiglio comunale, 
avallandone la richiesta, in virtù delle norme che lo consentivano.  Non ci 
è nota, come invece afferma l’avvocato Guido Castelli, la questione relativa ai 
bilanci della Costante Maria. Non è vero che il Comune di Grottammare avallava i 
bilanci dell’istituzione, che, invece erano verificati dal Coreco provinciale, 
prima, e regionale, poi, appunto perché ente soggetto a controllo secondo i 
dettami della legge Crispi. 
 
Ricordo, quindi, ancora una volta, al consigliere avvocato Castelli, che 
l’articolo 1  della Legge Crispi stabilisce che sono “Istituzioni pubbliche 
di beneficenza tutte le opere pie ed ogni altro ente mo-rale che abbiano in 
tutto o in parte fini di assistenza ai poveri e/o di educazione, istruzione, 
avvia-mento a professioni, arti o mestieri, o di miglioramento morale ed 
economico; poi che  il R.D. n. 99/1891, esecutivo della Legge Crispi, 
ribadisce come siano Istituzioni pubbliche di beneficenza tutte le istituzioni 
dei tipi sopra menzionati che abbiano già ottenuto riconoscimento formale al 
momento dell’attuazione della medesima legge. 
 
E la Costante Maria, proprio come riporta, solo in questo caso 
correttamente, l’avvocato Castelli, fa parte di questo gruppo in quanto 
riconosciuta ente morale con decreto reale  già dal 1880, cioè dieci anni 
prima della Legge Crispi, su proposta del Ministero dell’Interno, udito il 
parere del Consiglio di Stato . E qui riporto stralcio di un parere espresso 
dall’avvocato Massimo Ortenzi  nel 1993, parere richiesto dall’istituzione 
stessa ai fini della modifica dello statuto: ‘…essendo già dal 1880 formal-mente 
riconosciuta ente morale, come tale rientra automaticamente nel disposto 
dell’articolo 1 della legge 6972/1890… L’Istituzione Costante Maria è Ipab fin 
dal 1890’. 
 
Non vedo altresì nessuna anomalia nella procedura che ha regolato la 
modifica allo statuto. L’esigenza di un mutamento del fine istituzionale risiede 
nella necessità di renderlo più rispondente ai bisogni attuali di assistenza e 
beneficenza, come previsto dall’art. 70 della legge 6972/1890. Per quanto 
concerne la procedura, essa fu regolata dalla legge regionale del 5/11/1988 n. 
43, che  all’art. 10, punto 2/a stabilisce che spetta alla Regione curare 
l’adempimento delle funzioni amministrative relative (tra l’altro) alle 
modifiche istituzionali e statutarie (quale è la trasformazione del fine ex art. 
70 Legge Crispi) delle Ipab che operano nell’ambito regionale”.
 
E’ sicuramente giunto il momento di chiudere questa stucchevole commedia, 
ogni atto è avvenuto nel totale rispetto delle normative vigenti. Non siamo 
disponibili ad avallare gratuite polemiche sulla stampa. Ognuno può, se possiede 
argomenti validi, agire nelle sedi opportune per verificare la legit-timità di 
atti e procedimenti.
 
*Sindaco di Grottammare